Cassazione:anche il RSPP può rispondere dell’infortunio

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare. In materia di normativa antinfortunistica, è principio pacifico che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non riveste un’originaria “posizione di garanzia” – tanto è vero che le sue inadempienze non sono penalmente sanzionate in via autonoma- e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio che, piuttosto, deve segnalare al datore di lavoro che l’ha nominato, il quale rimane titolare della posizione di garanzia e diretto responsabile per l’accaduto.
Infatti, la “designazione” del RSPP, che il datore di lavoro è tenuto a fare a norma dell’articolo 31 legislativo n. 81 del 2008. [individuandolo, ai sensi del successivo articolo 32, tra persone i cui requisiti siano “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”], non equivale a “delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato- la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori. Un decisivo conforto in tal senso si ricava dalla normativa di settore, segnatamente nell’articolo 31, comma 5, cit. laddove emerge a chiare lettere che i componenti del SPP (sia designati all’interno dell’azienda, che individuati in soggetti esterni) non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perché difettano di un effettivo potere decisionale. Quanto detto, peraltro, non esclude che [anche] il RSPP possa essere chiamato a rispondere degli eventi dannosi verificatisi quando siano riconducibili anche all’omessa segnalazione di queste situazioni delle quali era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere. In tale evenienza risponderà, a seconda dei casi, dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo.
In questi termini, si esprime la sentenza in esame: lo spazio per una (cor)responsabilità del RSPP, in caso di verificazione dell’infortunio, potrà esservi allorquando questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che proprio il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione (in questo senso, tra le altre, Cassazione, Sezione IV, 13 marzo 2008, Reduzzi ed altro; Sezione IV, 15 febbraio 2007, Fusilli; nonché, Sezione IV, 20 aprile 2005, Stasi ed altro; nonché, da ultimo, Sezione IV, 2 febbraio 2010, PM in proc. Visintin ed altro). Ciò perché, in tale evenienza, l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione di rischio: con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, ben potrebbe [rectius, dovrebbe] essere chiamato a rispondere insieme a questi, in virtù del combinato disposto degli articoli 113 e 41, comma 1, c.p., dell’evento dannoso derivatone.
Si deve in definitiva distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo [di cui il RSPP non è chiamato a rispondere], da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie [dove vi può essere una responsabilità concorrente del RSPP che abbia omesso di segnalare il rischio aziendale].

(di Giuseppe Amato.Cassazione penale Sentenza, Sez. IV, 27/01/2011, n. 2814)

Pubblicato 21 febbraio 2011 da sicur in VARIE

Al via il nuovo Regolamento per i Prodotti da Costruzione

Il 18 gennaio 2011 il Parlamento Europeo, in seduta plenaria, ha approvato il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) che sostituisce la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE (CPD), fissando al contempo gli standard per la commercializzazione di tali prodotti all’interno dell’Unione Europea .
Lo scopo di questa nuova normativa è la difesa della salute dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente, con particolare attenzione verso le piccole e le microimprese.
Tale regolamento ha applicazione immediata nei Paesi Membri, tuttavia alcune norme in esso contenute, saranno valide dal 1° luglio 2013, dando tempo alle aziende di adeguarsi.
Le principali novità, contenute nel Regolamento dei Prodotti da Costruzione, riguardano:

1-la Dichiarazione di prestazione: l’azienda dovrà dichiarare almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione relativa all’uso o agli usi previsti. Tale dichiarazione, presentata in formato cartaceo ed elettronico, dovrà essere resa disponibile all’utilizzatore finale del prodotto che ne faccia richiesta.
2-Salute, sicurezza e ambiente : le opere edili dovranno essere progettate, costruite e demolite, assicurando un uso sostenibile delle risorse naturali; permettendo anche un riciclo delle stesse. Inoltre, esse non dovranno costituire, durante tutto il loro ciclo di vita, una minaccia per la salute, l’igiene, la sicurezza dei cittadini.
3-Sostanze pericolose: la dichiarazione di prestazione dovrà contenere informazioni relative al contenuto di sostanze pericolose (art. 31 e 33 del Regolamento (CE) n. 1907/2006), al fine di assicurare un alto livello di protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle opere edili ed, inoltre, per facilitare lo sviluppo di prodotti eco sostenibili.
4-Procedure semplificate: Saranno definite le condizioni per procedure semplificate per la valutazione delle prestazioni dei prodotti da costruzione che saranno applicabili solo alle persone fisiche o legali che fabbricano i prodotti, al fine di salvaguardare il livello di sicurezza e di sorveglianza sul mercato.
5-Marcatura CE: la marcatura CE sarà seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta. Il nome e l’indirizzo del produttore o il marchio identificativo dello stesso, dovranno essere indicati in maniera chiara e certa. Gli Stati dovranno far rispettare le procedure di accesso alla marchiatura CE.
6-Norme armonizzate: si dovrà elaborare un metodo uniforme europeo per l’attestazione di conformità ai requisiti fondamentali.
7-Documento europeo di valutazione (European Assesment Document): deve figurare una descrizione generale del prodotto da costruzione, la lista delle caratteristiche legate all’utilizzo previsto e concordate fra il produttore e gli organismi di valutazione tecnica (TAB), i metodi ed i criteri per valutare le qualità del prodotto in relazione a caratteristiche essenziali.
Compiti degli Organi di Valutazione tecnica(TAB) :
a) assicurare cooperazione e consultazione con gli altri portatori di interesse
b) promuovere una maggiore efficienza e miglior servizio all’industria
c) coordinare procedure per la stesura di modelli di documenti europei di valutazione e per l’emissione di Valutazioni Tecniche europee assicurando la trasparenza e la necessaria confidenzialità di tali procedure.
I TAB devono rendere pubblici il loro organigramma e i nomi dei componenti degli organi decisionali.
Rapporto della Commissione: Tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà fare rapporto al Parlamento ed al Consiglio Europeo per stabilire gli obblighi informativi sul contenuto di sostanze pericolose ed, eventualmente, estendere tali obblighi ad altre sostanze, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei cittadini. Questo rapporto sarà accompagnato da proposte legislative adeguate.

Pubblicato 21 febbraio 2011 da sicur in VARIE

“La cultura della sicurezza:non un costo…un investimento”,venerdì a Campobasso presso la sala convegni della Camera di Commercio si è tenuto il seminario informativo

“La cultura della sicurezza:non un costo…un investimento”, questo il nome del seminario formativo che si è tenuto ieri mattina presso la sala convegni della Camera di Commercio di Campobasso. Sono intervenuti, oltre che il presidente dell’Api Molise Mario Colalillo ed il presidente dell’Acem Molise Angelo Santoro, il direttore nazionale del Fapi(Fondo per la formazione delle piccole e medie imprese) Giorgio Tamaro ed il direttore regionale dell’Inail Valentino Attilio Difalco. Secondo gli ultimi dati ufficiali dell’Inail presentati nel luglio del 2010, nel 2009 si sono registrati 790.000 infortuni sul lavoro, di cui 1.050 mortali, in calo rispettivamente del 9,7% e 6,3% rispetto all’anno precedente. Questa riduzione di percentuale degli infortuni è sicuramente dovuta all’effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori per cui si può incidere concretamente su tale fenomeno attraverso politiche adeguate e l’impegno costante di istituzioni e parti sociali. In tale ottica assume un’importanza fondamentale la formazione delle aziende sul tema della sicurezza. Ed è così che in Molise si è dato vita, attraverso il finanziamento del Fapi, ad un piano formativo il cui ente di formazione proponente è la Sicurform guidata dalla responsabile Matilde Stefania Iosue. Tra gli obiettivi prioritari di questo piano formativo c’è quello di dare a tutti i partecipanti una preparazione multidisciplinare in modo tale da formare una corretta cultura prevenzionistica e comportamentale applicabile alle diverse realtà professionali. Sono sei le aziende molisane coinvolte nel piano formativo, tutte operanti nel settore dell’edilizia, comparto che nella nostra regione ha evidenziato le maggiori esigenze formative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. (fonte:lagazzettadelmolise.it)

Pubblicato 14 febbraio 2011 da sicur in sicurezza

Cassazione: la marcatura CE non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità per mancanza dei requisiti di sicurezza della macchina

La Cassazione Penale, Sezione Quarta, con la sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226, ha ancora una volta ribadito il proprio orientamento sul valore della marcatura CE e il rapporto tra questo e le responsabilità del datore di lavoro in relazione alla sicurezza delle macchine
Nella fattispecie “l’imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza.
Ancor meno può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore.”
Infatti, ricorda la Cassazione, “l’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (in termini, Sez. 4, n. 37060 del 12/6/2008 Ud. – dep. 30/09/2008 – Rv. 241020); “il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in casi di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (in termini Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 Ud. – dep. 08/02/2008 – Rv 238959).”
Dunque, “in altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura”.
E infine, “quanto all’addestramento del [lavoratore], i giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che quest’ultimo non aveva ricevuto specifica formazione sul macchinario in argomento: orbene, tale omissione non può ritenersi neutralizzata dall’affidamento del lavoratore ad altro dipendente dotato di esperienza”.
Fonte: amblav.it

Pubblicato 14 febbraio 2011 da sicur in VARIE

“La cultura della sicurezza: non un costo…un investimento” venerdì 11 febbraio è in programma un seminario a Campobasso


La Sicurform Italia ha organizzato un seminario dal titolo “LA CULTURA DELLA SICUREZZA: NON UN COSTO … UN INVESTIMENTO” che si svolgerà Venerdì 11 Febbraio 2011 presso la sala convegni della Camera di Commercio di Campobasso, a partire dalle ore 9.00.
Saranno presenti, tra gli altri, il Direttore Nazionale FAPI (Fondo per la Formazione delle PMI) dott. GIORGIO TAMARO e il Direttore Regionale dell’INAIL dott. VALENTINO ATTILIO DIFALCO. Evidenziando l’importanza dell’evento si spera in una concreta partecipazione di tutti gli addetti ai lavori.
Per maggiori dettagli ed informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa della Sicurconsulting, via S.Giovanni in Golfo snc,Campobasso,tel e fax 0874-493750

Pubblicato 7 febbraio 2011 da sicur in VARIE